Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004
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Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004

Kazalo

1. Popravek splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, stran 12001.

P o p r a v e k
V splošnih pogojih poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 87-3963/04 z dne 6. 8. 2004, je na koncu akta izpadlo besedilo v italijanskem jeziku, ki se glasi:
Ai sensi dell’articolo 6 della Legge sugli enti pubblici (Gazzetta uff. della RS, n. 22/2000) e dell’articolo 19 del Decreto sulla costituzione del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 42/2000 e 29/2002), previo consenso espresso dal consiglio di controllo in data del 8. 6. 2004, emano le
CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE
DEL FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Il Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (nel seguito: fondo) è l’ente locale primario, incaricato dell’attuazione del programma abitativo nazionale a livello locale. Il suo compito è quello di predisporre e realizzare il programma abitativo del comune, esplicando altresì le relative mansioni amministrative di competenza locale. Nel settore della provvista di alloggi, il fondo incentiva l’edilizia residenziale ed il miglioramento qualitativo degli alloggi privati esistenti, oltre a garantire la costruzione di alloggi a canone agevolato, il restauro e la manutenzione degli appartamenti e case residenziali private.
Le condizioni generali di gestione del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (nel seguito: condizioni generali) regolano:
– le condizioni d’ammissione al bando degli aventi diritto all’assegnazione in locazione degli alloggi a canone agevolato, di servizio ed a canone di mercato, come pure i criteri di selezione,
– le condizioni di designazione dei beneficiari di mutui o d’altre forme d’incentivazione dello sviluppo nel settore dell’edilizia residenziale, i criteri di selezione ed i criteri di definizione dell’utilizzo finalizzato dei prestiti ovvero fideiussioni,
– i diritti e gli obblighi reciproci del fondo e degli assegnatari degli alloggi ovvero dei mutui residenziali.
II. ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI
1. Alloggi a canone agevolato
Articolo 2
La selezione e la formazione della graduatoria dei titolari del diritto d’assegnazione in locazione degli alloggi a canone agevolato avviene in seguito al bando pubblico, in ottemperanza del Regolamento disciplinante l’assegnazione in affitto degli alloggi a canone agevolato (Gazzetta uff. della RS, n. 14/2004). Il contenuto del pubblico concorso è predisposto dal direttore il quale lo sottopone all’approvazione del consiglio di controllo del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (nel seguito: consiglio di controllo).
Articolo 3
I requisiti per l’accesso agli alloggi a canone agevolato sono i seguenti:
– cittadinanza della Repubblica di Slovenia e residenza stabile nel territorio del Comune città di Capodistria;
– reddito mensile del nucleo familiare (composto da persone con urgenti esigenze abitative), percepito nell’anno precedente il concorso pubblico per l’assegnazione degli alloggi a canone agevolato, in misura non superiore a quanto stabilito nell’articolo 5 del regolamento di cui all’articolo 2 delle presenti condizioni generali;
– assenza di precedenti assegnazioni in affitto degli alloggi a canone agevolato a tempo indeterminato al richiedente o ad altra persona del suo nucleo familiare con urgenti esigenze abitative;
– non titolarità di diritti di priprietà o comproprietà del richiedente o delle persone del rispettivo nucleo familiare con urgenti esigenze abitative su altro alloggio o casa residenziale, fatti salvi i casi in cui tale alloggio o casa residenziale sia stata soggetta per legge a locazione a tempo indeterminato ed a canone agevolato;
– non titolarità del diritto di proprietà del richiedente o delle persone del rispettivo nucleo familiare su un patrimonio dal valore superiore al 40% di quello dell’alloggio appropriato.
Il fondo ha la facoltà di integrare il singolo concorso pubblico con altre condizioni e criteri. Vista l’impossibilità di assicurare il numero sufficiente di alloggi per soddisfare i bisogni di tutti gli aventi diritto, l’assegnazione avviene in base alla graduatoria. Nel singolo concorso pubblico è stabilita la priorità d’assegnazione dell’alloggio a canone agevolato ad un determinato gruppo di aspiranti assegnatari in caso di parità di punteggio ottenuto dai richiedenti in funzione della valutazione della situazione abitativa ed economica stabilita nel modulo.
Articolo 4
Nell’assegnazione degli alloggi a canone agevolato hanno la priorità:
– nuclei familiari composti da più minori a carico,
– nuclei familiari con un minor numero di membri aventi un’occupazione,
– giovani e giovani famiglie,
– portatori di handicap e famiglie con un membro portatore di handicap,
– aspiranti assegnatari con lunga anzianità di servizio privi dell’alloggio o subaffittuari,
– donne e donne con figli,
– vittime della violenza in famiglia,
– aspiranti assegnatari con status di vittima della violenza bellica,
– altre categorie di richiedenti previste dal singolo concorso pubblico e motivate a parte.
Le norme e gli standard d’assegnazione degli alloggi a canone agevolato, come pure la procedura di affermazione del diritto d’accesso a tale alloggio sono stabiliti nei singoli bandi di volta in volta.
Articolo 5
L’assegnazione in affitto degli alloggi a canone agevolato avviene in ottemperanza del regolamento di cui all’articolo 2 delle presenti condizioni generali. Le condizioni ed i criteri aggiuntivi sono specificati nei singoli bandi di concorso pubblico.
Articolo 6
Gli alloggi assistiti sono assegnati in affitto in armonia con le disposizioni dell’apposito Regolamento. Le condizioni ed i criteri aggiuntivi sono specificati nei singoli bandi di concorso pubblico.
2. Alloggi di servizio
Articolo 7
L’assegnazione in affitto degli alloggi di servizio avviene in considerazione delle possibilità e dei bisogni e non sono oggetto di concorso pubblico. La procedura di concessione di tale alloggio è avviata su iniziativa del sindaco e ne decide il consiglio di controllo.
Articolo 8
Gli alloggi di servizio sono aggiudicati mediante l’apposito contratto di locazione, concluso a tempo determinato equivalente alla durata del rapporto di lavoro che costituisce la base per l’assegnazione dell’alloggio. Il rapporto d’affitto cessa in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero al termine della durata del contratto.
Possono accedere agli alloggi di servizio coloro che svolgono un lavoro di particolare interesse per il Comune città di Capodistria e che in base alla propria occupazione rientrino nelle seguenti categorie:
– dipendenti dell’amministrazione comunale e degli enti pubblici, fondi pubblici ed aziende pubbliche il cui fondatore, cofondatore o proprietario è il Comune città di Capodistria,
– coloro che svolgono attività di ricerca scientifica presso enti con sede nel Comune città di Capodistria,
– operatori culturali autonomi che risiedono e svolgono la propria attività nel territorio del Comune città di Capodistria,
– atleti che si siano distinti a livello internazionale, qualora la loro attività sportiva sia ritenuta di particolare interesse per il comune,
– dipendenti degli enti pubblici fondati dallo stato,
– dipendenti impiegati presso persone giuridiche con sede nel territorio del Comune città di Capodistria.
3. Alloggi a canone di mercato
Articolo 9
I locatari degli alloggi a canone di mercato sono selezionati in base alle rispettive offerte più vantaggiose attraverso i mezzi d’informazione pubblici.
4. Unità abitative
Articolo 10
Il fondo ha la facoltà di assegnare le unità abitative, destinate al soddisfacimento temporaneo delle esigenze abitative delle fasce di popolazione meno abbienti, e precisamente:
– cittadini colpiti da calamità naturali ed altre,
– famiglie il cui trasferimento è dettato dalla tutela degli interessi dei figli, previo parere del
Centro d’assistenza sociale,
– ai locatari degli alloggi di proprietà del fondo, trasferiti in virtù della Legge sugli alloggi in seguito all’impossibilità protratta di pagamento del canone e d’altre spese aggiuntive.
Dei diritti di cui al presente articolo decide il direttore del fondo, il quale delibera in prima istanza.
5. Abitazioni sostitutive
Articolo 11
Sono aventi diritto agli alloggi sostitutivi le persone definite tali nella Legge sugli alloggi.
La procedura d’assegnazione dell’alloggio sostitutivo è avviata su iniziativa del fondo, dei proprietari degli alloggi oppure dietro proposta del titolare di tale diritto.
6. Cambio di alloggio
Articolo 12
Gli aventi diritto al cambio di alloggio sono definiti in armonia con le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 2 delle presenti condizioni generali.
7. Canoni d’affitto
Articolo 13
I canoni d’affitto applicati per le diverse categorie di alloggi contemplate dalle presenti condizioni generali, sono fissati nella relativa deliberazione del consiglio di controllo, approvata in armonia con la vigente normativa.
III. PRESTITI PER L’EDILIZIA ABITATIVA
1. Concessione di mutui
Articolo 14
Nel proprio piano annuale finanziario e di gestione (nel seguito: piano annuale) il fondo può stanziare i mezzi destinati ai mutui a tasso agevolato. Possono accedere a tali mutui le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nel presente capitolo di queste condizioni generali, che adempiono anche le condizioni aggiuntive previste di volta in volta dal singolo concorso pubblico, il cui contenuto è predisposto dal direttore e sottoposto all’approvazione del consiglio di controllo.
Si ritengono mutui a tasso agevolato quei mutui ove il tasso di interesse garantisce il mantenimento del valore reale della somma prestata, oltre alla copertura delle relative spese. Il tasso d’interesse e le condizioni di restituzione del mutuo sono stabiliti nel singolo bando di concorso pubblico.
Articolo 15
I prestiti sono destinati alle seguenti finalità:
1. acquisto di un appartamento o casa residenziale nel territorio del Comune città di Capodistria;
2. costruzione di case individuali nel territorio del Comune città di Capodistria;
3. restauro, risanamento oppure interventi di manutenzione di maggiore entità del fondo alloggi esistente nel territorio del Comune città di Capodistria;
4. restauro conservativo pianificato del centro storico di Capodistria.
Articolo 16
Possono concorrere all’assegnazione di tali mutui i cittadini della Repubblica di Slovenia residenti nel Comune città di Capodistria:
– che per la prima volta si apprestano a risolvere il proprio problema abitativo, finora insoluto,
– se la prevista ricostruzione dell’appartamento o della casa residenziale comporta l’ampliamento delle superfici abitative e la conseguente soluzione del problema abitativo,
– che aderiscono al restauro conservativo pianificato dell’appartamento o casa residenziale nel centro storico di Capodistria.
Articolo 17
I criteri di valutazione delle domande dei richiedenti di cui all’articolo precedente delle condizioni generali comprendono:
– la situazione abitativa del richiedente e del rispettivo nucleo familiare;
– la situazione patrimoniale del richiedente e del rispettivo nucleo familiare;
– lo stato sociale e di salute del richiedente e del rispettivo nucleo familiare;
– la finalità del finanziamento in relazione al programma abitativo comunale.
Articolo 18
I mutui concessi in base alle presenti condizioni generali, devono essere destinati agli interventi ammessi. Ai fini di utilizzazione dei mezzi così ottenuti, il beneficiario conclude un contratto di mutuo con l’istituto di credito convenzionato, scelto in base al pubblico concorso.
2. Indebitamento del fondo
Articolo 19
Nella misura in cui i mezzi disponibili per l’attuazione del piano annuale non fossero sufficienti, il fondo può indebitarsi.
Articolo 20
Il fondo può assumere presititi al solo fine del raggiungimento degli scopi istituzionali. I fondi occorrenti alla gestione del fondo non possono fare oggetto di prestito.
Articolo 21
L’ammontare e le condizioni di prestito sono proposti dal direttore ed approvati dal consiglio di controllo, in armonia con il piano annuale.
Articolo 22
Tutte le questioni attinenti all’indebitamento del fondo che non siano definite nelle presenti condizioni generali, sono regolate dalle disposizioni della Legge sui fondi pubblici (Gazzetta uff. della RS, n. 22/2000).
IV. ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILE ASSEGNATO
Articolo 23
L’alienazione del patrimonio immobile assegnato deve essere prevista nel piano annuale del fondo. La deliberazione di vendita è approvata dal consiglio comunale dietro proposta del consiglio di controllo. La procedura ed i criteri sono stabiliti in ottemperanza dell’Ordinanza sull’acquisizione, la disponibilità e l’amministrazione del patrimonio dello stato e dei comuni (Gazzetta uff. della RS, n. 12/2003 e 77/2003).
V. PROCEDURA DECISIONALE IN MATERIA DEI DIRITTI PREVISTI NELLE CONDIZIONI GENERALI
Articolo 24
Gli organi competenti, chiamati a deliberare in materia dei diritti di cui alle presenti condizioni generali, applicano a tale fine le disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo generale (Gazzetta uff. della RS, n. 80/1999, 70/2000, 52/2002).
Articolo 25
Dei diritti di cui all’articolo precedente decide il direttore del fondo in prima istanza, ed il sindaco del Comune città di Capodistria in seconda istanza.
Articolo 26
La procedura d’assegnazione degli alloggi a canone agevolato e quella di concessione dei prestiti per l’edilizia abitativa, è avviata con il bando di concorso pubblico finalizzato alla raccolta delle domande, pubblicato dal fondo.
Articolo 27
In seguito agli esiti del pubblico concorso per l’assegnazione degli alloggi a canone agevolato, il direttore del fondo compila una graduatoria di aspiranti assegnatari e ne cura la pubblicazione. Nel frattempo, il direttore provvede ad emanare le delibere sulla collocazione in graduatoria dei singoli concorrenti notificandole in ottemperanza delle disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo generale.
Articolo 28
In caso di accoglimento della domanda in seguito alle asserzioni rivelatesi non rispondenti al vero, il fondo ha la facoltà di procedere, entro i termini previsti dalla Legge sul procedimento amministrativo generale, al rinnovo del procedimento emanando una deliberazione diversa.
Il fondo può ripetere il procedimento anche per altri motivi stabiliti nella Legge sul procedimento amministrativo generale.
VI. DIRITTI E DOVERI RECIPROCI
Articolo 29
I diritti ed i doveri reciproci del fondo e degli assegnatari degli alloggi nonché dei beneficiari dei mutui per l’edilizia residenziale, sono regolati nel contratto, come previsto dalla Legge sugli alloggi e da altra normativa disciplinante tale settore.
VII. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
Con l’entrata in vigore delle presenti condizioni generali cessano di avere valore i seguenti regolamenti:
– Regolamento disciplinante le condizioni ed i criteri di assegnazione degli alloggi a canone agevolato (Bollettino ufficiale n. 52/2002),
– Regolamento sulle condizioni e sui criteri di concessione in locazione degli alloggi popolari (Bollettino ufficiale n. 50/2002),
– Regolamento sull’assegnazione degli alloggi di servizio (Bollettino ufficiale n. 61/2002 e 63/2002),
– Regolamento sulla concessione di prestiti per l’edilizia residenziale (Bollettino ufficiale n. 26/2000),
– Regolamento sulle condizioni, modalità e procedure di vendita delle case residenziali, degli alloggi, dei vani accessori e d’altre porzioni di edifici (Bollettino ufficiale n. 19/1996).
Articolo 31
Le presenti condizioni generali entrano in vigore con decorrenza dal giorno successivo a quello della rispettiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: K3601-69/2004
Data: 9. 6. 2004
Il Direttore
Dott. Darko Kavre

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